Ora alternativa di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) e breve guida normativa

alternativa IRC

newViene pubblicato il Progetto Attività didattiche alternative all’IRC (C.D. 28/09/2023), redatto da Collegio dei docenti, che individua i temi per le attività didattiche nel caso gli studenti abbiano espresso la scelta di attività didattiche e formative in alternativa all’ora di Insegnamento della Religione Cattolica.

Si trasmette il modulo in cui i genitori/tutori delle studentesse/studenti delle classi prime - che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica - possono indicare le opzioni alternative (barrare con una crocetta).
Il modulo in allegato, una volta compilato in tutte le sue parti e firmato, sarà consegnato brevi manu dalle/dagli studentesse/studenti interessate/i, entro e non oltre lunedì 02 ottobre 2023, ai referenti di sede.

Scelta attività alternative a Insegnamento Religione Cattolica (modello C)


BREVE GUIDA NORMATIVA

Vengono di seguito illustrate le disposizioni legislative, le attività alternative alla religione cattolica, (dalla scelta di famiglie/studenti alla programmazione delle attività) e il ruolo del docente nel consiglio di classe.

Normativa

Normativa di riferimento e circolari ministeriali: Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121/1985 (sancisce il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica) – D.lgs. 297/94 (art. 309 e art. 310) – DPR 175/2012 – CM 368/1985 – CM n. 302/1986 – CM 316/1987 – CM n. 128/1986 – CM n.129/1986  – CM n. 130/1986 – CM n. 131/1986 – CM n. 18/2013– Messaggio MEF 87/2012– nota MEF n. 26482/2011 – nota MIUR 2012.

Scelta IRC o attività alternative

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, come si legge anche nell’annuale nota ministeriale sulle iscrizioni, è esercitata dagli studenti stessi, all’atto dell’iscrizione online alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (iscrizione effettuata online dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale).

La scelta effettuata all’atto dell’iscrizione:

  • ha validità per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio;
  • può essere modificata, sempre entro l’annuale termine per le iscrizioni, per l’anno scolastico successivo.

Scelta delle attività alternative

Premesso che la scuola organizza le attività alternative all’IRC, per gli studenti che non si avvalgono del predetto insegnamento, come ribadito dal Ministero nella CM n. 18/2013, si evidenzia che la scelta delle attività da seguire o svolgere, al posto dell’insegnamento delle religione cattolica, va effettuata successivamente all’esercizio del diritto di avvalersi o meno dell’IRC (all’atto dell’iscrizione), soltanto da parte di coloro i quali non si avvalgono del predetto insegnamento. Dunque, una volta scelto di non avvalersi dell’IRC all’atto dell’iscrizione, successivamente, i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, indicheranno l’attività alternativa da svolgere.

Queste le possibili opzioni di scelta:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
    studenti delle scuole secondarie di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Attività alternative all’IRC

La programmazione delle attività alternative all’IRC è di competenza del Collegio docenti e va effettuata entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.

Quanto alla tipologia e alle finalità delle attività alternative all’IRC (attività didattiche e formative), agli alunni della secondaria di secondo grado sono assicurate attività culturali e di studio, che devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Tali attività sono prevalentemente finalizzate all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana. La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti, che non se ne avvalgono, va assicurata ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

Le attività didattiche e formative alternative programmate, secondo quanto sopra illustrato, confluiscono naturalmente nel PTOF della scuola.

Partecipazione attività collegiali

Il Ministero, con nota n. 695/2012, ha chiarito che i docenti, i quali svolgono attività alternativa alla religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti della secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le predette attività. La predetta nota è stata emanata in seguito alla sentenza n. 33433/2010 del TAR Lazio che ha dichiarato illegittima la disposizione di cui al DPR 122/09, in base alla quale i docenti di attività alternativa non potevano partecipare alle operazioni di scrutinio.

Pertanto, i docenti in questione, come anche quelli di religione cattolica:

  • partecipano alle operazioni di valutazione intermedia e finale (come anche agli altri consigli di classe non dedicati alla predetta valutazione) e, a tal fine, redigono una speciale nota (ovvero nota distinta) con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, per gli alunni/studenti che si avvalgono dell’attività alternativa;
  • inoltre, partecipano all’attribuzione del credito scolastico, sempre per gli studenti che si avvalgono dell’attività in questione.