150 ore per il diritto allo studio

Concessione dei permessi per il diritto allo studio

Cos'è

Con l'espressione "150 ore per il diritto allo studio" si indica un istituto contrattuale che garantisce ai lavoratori dipendenti un monte ore massimo di permessi lavorativi retribuiti da impiegare in progetti ed attività riguardanti la propria formazione personale. 

Il periodo di fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore individuali) è rappresentato dall’anno solare, dunque dal 1° gennaio al 31 dicembre (le domande si inoltrano solitamente nel mese di novembre precedente all’anno di fruizione).

Tale opportunità interessa il personale docente, educativo, ATA e gli insegnanti di religione cattolica, sia a tempo pieno che part-time in servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/8 o 30/6, regolarmente iscritti a corsi di studio come lauree, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli, integrazione CFU, abilitazioni, master, e titoli post-universitari.

Nel caso di personale con orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

La proposta del CCNL 2019-2021 regola questo istituto contrattuale all’articolo 37.

Le tipologie di corsi, la distribuzione delle ore tra frequenza, esami e studio individuale, e le priorità nella valutazione delle domande sono lasciate ai Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR). Questi contratti regolano anche le quote massime assegnabili per soddisfare il maggior numero di richieste.

Le disposizioni sono di carattere generale e consentono l’iscrizione a università telematiche o enti/organismi online riconosciuti dal Ministero. I permessi sono concessi a non più del 3% del personale in servizio a livello provinciale. In caso di trasferimento o assegnazione provvisoria da un’altra provincia, il beneficiario conserva la parte oraria residua dei permessi fino al 31 dicembre, senza influire sul contingente disponibile nella nuova provincia.

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Come si accede al servizio

Per le procedure è necessario fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali di riferimento. In questi casi, possono essere previste clausole più estensive per il personale a tempo determinato e scadenze diverse per garantire la tempestiva trasmissione degli elenchi da parte delle istituzioni scolastiche. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sui siti istituzionali.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Uffici Segreteria

Cosa serve

Chi ha diritto ai permessi per diritto allo studio

Possono presentare domanda all’Ambito Territoriale di riferimento per accedere al beneficio della fruizione dei permessi per diritto allo studio (150 ore) le seguenti categorie di personale:

  • personale docente ed educativo
  • personale Ata
  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale). Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento, come sopra esposto, ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.

In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva del Dirigente Scolastico la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

Tempi e scadenze

La scadenza per le domande - da inviare dagli interessati alla propria scuola di servizio per il successivo inoltro all'Ambito Territoriale della propria provincia - è fissata a mercoledì 15 novembre 2023.

Contatti

Contattare l'Ufficio di Segreteria

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Quadro normativo

L’istituto dei permessi per diritto allo studio è disciplinato, come detto, dal Contratto Integrativo decentrato a livello (regionale). Ciascun CIR, tuttavia, deve essere conforme a quanto previsto dall’articolo 37 del CCNL 2019/2021, che abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del DPR n. 395/1988.

Viene stabilito che ai dipendenti sono riconosciuti -in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione- permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.

Tali permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

In sede di contrattazione collettiva integrativa sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza deve essere accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Il personale interessato alla frequenza dei summenzionati corsi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il personale (docente, educativo ed ATA) che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Raccolta degli Orientamenti applicativi dell’ARAN sull’istituto contrattuale dei permessi retribuiti per diritto allo studio nel comparto scuola

  • In che cosa consiste la disciplina contrattuale del diritto allo studio nel comparto Scuola?

I CCNL del comparto Scuola non hanno definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si sono limitati a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.

Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

  • A quale livello di contrattazione vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio?

Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 29/11/2007 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.

  • Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni?

In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti, le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”

  • I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli studenti fuori corso?

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.

  • I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi serali?

In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

 

 

 

A cosa serve

Attività fruibili con i permessi per diritto allo studio

Subordinatamente a quanto stabilito dal Contratto integrativo di ciascuna regione in materia di Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, i corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all’art.37 del CCNL e vi rientrano:

  • corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
  • corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010);
  • corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP – e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
  • corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
  • corsi riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
  • corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
  • corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
  • corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma “on line”;
  • corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma “on line”.

La preparazione per i concorsi a cattedra non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Numero di ore fruibili

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (misura massima, da rapportare in maniera proporzionale al numero di ore di servizio).

Articolazione dei permessi

La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

  1. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
  2. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
  3. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Possibilità di fruizione dei permessi in modalità on line

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile:

  • presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  • l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro

Fruizione dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami

La Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica  esclude tale fruizione, come di seguito riportato: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”

Piano annuale di fruizione dei permessi

Il personale rientrante negli elenchi recanti il contingente autorizzato dall’Ambito Territoriale di riferimento alla fruizione dei permessi per diritto allo studio dovrà richiedere un’autorizzazione preventiva al Dirigente Scolastico presso la sede di servizio riguardo al suo programma annuale (o plurisettimanale) di utilizzo dei permessi, in linea con il calendario degli impegni previsti. Tuttavia, sarà possibile apportare variazioni a tale piano previa comunicazione motivata. Nel piano, si dovrà specificare la durata dei compiti programmati, includendo, se necessario, il tempo richiesto per raggiungere la sede.

Il personale che lavora in più scuole, dovrà presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle diverse sedi.

Come si certificano i permessi per diritto allo studio

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi per i quali il dipendente è stato autorizzato a fruire dei permessi per diritto allo studio va presentata, di norma, al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso (solitamente entro 30 giorni) e comunque non oltre l’anno solare. La presentazione della certificazione è, comunque, obbligatoria prima di un eventuale cambio della sede di servizio. Il personale con contratto a tempo determinato, infatti, è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro, in quanto l’eventuale mancata produzione della certificazione potrà comportare la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Descrizione breve

Il diritto dei lavoratori a completare, proseguire o migliorare la propria educazione rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento.

La legge detta appunto “150 ore diritto allo studio”, unita alle disposizione previste dai vari CCNL di settore, permette a chi studia e lavora di poter usufruire di particolari agevolazioni per la frequentazione di percorsi formativi e per il sostenimento di prove d’esame. 

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